Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 19/04/2005 n. 170

10. Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.

11. Il C.S.A. prescrive l'obbligo per l'impresa di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 73, comma 1, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonchè l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' in facoltà prescrivere, in sede di C.S.A., eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.

Art. 77 - Verifica del progetto preliminare

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge i progetti preliminari sono sottoposti, a cura del responsabile del procedimento per la fase di progettazione ed alla presenza dei progettisti, ad una verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria, all'entità e all'importanza dell'intervento.

2. La verifica è finalizzata ad accertare la qualità concettuale, l'efficacia della soluzione proposta a fronte del requisito militare che deve soddisfare. La soluzione proposta deve, altresì, rispettare il quadro normativo e legislativo che regola la sicurezza e la difesa dell'ambiente.

3. La verifica comporta il controllo della coerenza esterna tra la soluzione progettuale prescelta e il contesto ambientale in cui l'intervento progettato si inserisce, il controllo della coerenza interna tra gli elementi o componenti della soluzione progettuale prescelta e del rispetto dei criteri di progettazione indicati nel presente regolamento, la valutazione dell'efficacia della soluzione progettuale prescelta sotto il profilo della sua capacità di conseguire gli obiettivi attesi, ed infine la valutazione dell'efficienza della soluzione progettuale prescelta intesa come capacità di ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e manutenzione.

Art. 78 - Validazione del progetto

1. Prima della approvazione, il responsabile del procedimento per la fase di progettazione procede a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente. In caso di appalto integrato la verifica ha per oggetto il progetto definitivo.

2. La validazione riguarda fra l'altro

a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità

b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento

c) l'esistenza delle indagini geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area d'intervento e la congruenza dei loro risultati con le scelte progettuali

d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnicoeconomici, previsti dal regolamento

e) l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione dell'idoneità dei criteri adottati

f) l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari

g) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione

h) l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto

i) l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto

l) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto nonchè la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.

Art. 79 - Modalità delle verifiche e della validazione

1. Per le verifiche tecniche di cui agli articoli 77 e 78, il responsabile del procedimento per la fase di progettazione provvede

a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, tramite organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004

b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, direttamente o con il supporto di collaboratori tecnici interni od esterni all'Amministrazione.

2. Gli organismi di cui al comma 1, lettera a), e i collaboratori esterni di cui al comma 1, lettera b)

a) non possono espletare incarichi di progettazione e non possono partecipare neppure indirettamente agli appalti, alle concessioni ed ai relativi subappalti e cottimi con riferimento ai lavori per i quali abbiano svolto le predette attività

b) devono essere muniti di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività affidata.

3. Gli incarichi di verifica tecnica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia, anche con procedura in economia, previa adeguata pubblicità. Gli oneri economici inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al comma 1 sono a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.

Art. 80 - Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti

1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono approvati da Geniodife, previo parere tecnico operativo, sui progetti preliminari, da parte dell'organo tecnico di Forza armata.

2. I progetti dei lavori di cui all'articolo 7, sono approvati dagli organi tecnici centrali di Forza armata. Sezione sesta Lavori realizzati su territorio nazionale finanziati da Paesi alleati

Art. 81 - Disposizioni preliminari

1. I progetti dei lavori di cui all'articolo 5, comma 2, sono a totale carico e spese dei Paesi alleati.

Art. 82 - Documentazione progettuale

1. I progetti dei lavori di cui all'articolo 5, comma 2, sono redatti in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 83 - Approvazione dei progetti

1. I progetti di cui all'articolo 82 sono approvati da Geniodife prima dell'avvio delle procedure di appalto.

Art. 84 - Disposizioni preliminari

1. I progetti sono redatti da Geniodife, di norma, tramite gli organi del Genio, in relazione a requisiti di urgenza connessi alle missioni da svolgere.

Art. 85 - Documentazione progettuale per lavori particolarmente urgenti

1. Per interventi di somma urgenza, a supporto di un immediato dispiegamento, provvede direttamente il comando della forza dispiegata mediante fondi appositamente accreditati.

2. Degli interventi di cui al comma 1, è data immediata comunicazione a Geniodife e agli organi tecnici centrali di Forza armata, cui vanno altresì trasmessi i consuntivi delle opere realizzate e delle spese sostenute.

Art. 86 - Documentazione progettuale per lavori a supporto della missione

1. I lavori o le opere a supporto di missioni fuori dal territorio nazionale, finanziati da specifici disposti legislativi, sono realizzati in deroga alla legge ed alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

2. In relazione al grado di imprevedibilità, urgenza ed emergenza, nonchè al contesto ambientale in cui è svolta la missione, Geniodife individua il livello di definizione della documentazione progettuale e l'attività ammininistrativa più rispondente ai principi e criteri di cui all'articolo 1, comma 1, della legge.

Art. 87 - Ambito di applicazione

1. I progetti sono redatti, di norma, da ufficiali, marescialli e funzionari civili dei ruoli tecnici, dotati della capacità tecnico-professionale di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Quando ricorre una delle situazioni previste dall'articolo 17, comma 4, della legge, sono affidati ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d),

e), f), g) e g-bis), della legge i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo, nonchè le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, secondo le procedure e con le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo.

3. L'ordine di redazione dei progetti e di affidamento di cui al comma 2, è sempre riservato a Geniodife o, per i progetti di cui all'articolo 7, agli organi tecnici centrali di Forza armata. Nei casi di urgenza gli organi del Genio, territoriali e periferici, possono procedere direttamente alla redazione dei progetti, informando tempestivamente Geniodife e l'organo tecnico centrale di Forza armata.

4. Gli importi degli interventi progettati anteriormente alla data di pubblicazione dei bandi sono aggiornati secondo le variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale.

5. Ai fini del presente titolo si intendono per

a) prestazioni professionali speciali le prestazioni previste dalle vigenti tariffe professionali non ricomprese in quelle considerate normali

b) prestazioni accessorie le prestazioni professionali non previste dalle vigenti tariffe.

6. Le norme dell'articolo si applicano anche ai servizi attinenti alle attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione di progetti della NATO e internazionali, nelle varie fasi di pianificazione, progettazione, esecuzione, collaudo ed accettazione finale congiunta, nonchè agli studi dei modelli di nuove installazioni per progetti anche nazionali e ausili alla direzione dei lavori.

Art. 88 - Limiti alla partecipazione alle gare

1. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l'affidamento di un appalto di servizi di cui all'articolo 87, in più di un'associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea.

2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.

3. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.

4. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura è

articolata su base locale l'ambito territoriale previsto dall'articolo 18, comma 2-ter, della legge si riferisce alle singole articolazioni territoriali.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 17, comma 1, lettera g), devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.

Art. 89 - Esclusione dalle gare

1. Sono esclusi dalle procedure di affidamento dei servizi disciplinati dal pre- sente titolo e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti, di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g), della legge, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni.

Art. 90 - Requisiti delle società di ingegneria

1. Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo, le società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 anni, nonchè iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme del Paese dell'Unione europea ai quali appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente abilitato all'esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti dell'Amministrazione.

 

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